Sistemi solari termici
Sistemi solari fotovoltaici

LE TARIFFE PREVISTE


Ad ogni impianto ammesso all’incentivo verrà riconosciuta una tariffa incentivante sulla produzione di energia elettrica (espressa in Euro/kWh), variabile in funzione della classe di potenza dell’impianto e della tipologia (grado di integrazione) di impianto nei confronti dell’edificio o del luogo di installazione, così come riassunto nella tabella seguente:

 

Nuove tariffe del Conto Energia 2007 per KWh prodotto.

Potenza Impianto

Non integrati

Parzialmente Integrati

Integrati

impianto in esercizio dal 2007-08 /2009 / 2010 2007-08 /2009 / 2010 2007-08 /2009 / 2010

Da 1 a 3 kWp

0,40 / 0,392 / 0,384

0,44 / 0,431 / 0,422

0,49 / 0,480 / 0,470

Da 3 a 20 kWp

0,38 / 0,372 / 0,364

0,42 / 0,412 / 0,404

0,46 / 0,451 / 0,422

Oltre i 20 kWp

0,36 / 0,353 / 0,346

0,40 / 0,392 / 0,384

0,44 / 0,431 / 0,422


Queste tariffe dell’incentivo sono fissate e garantite per legge: una volta che sono state riconosciute per un dato impianto, esse sono valide per venti anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso e sono costanti in moneta corrente in tutto il periodo dei venti anni.

Il decreto prevede l’aggiornamento automatico delle tariffe riconosciute per gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2010: per tali impianti la tariffa verrà decurtata del 2%,  per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008.  Con cadenza biennale a partire dal 2009 verranno comunque emanati nuovi Decreti per la ridefinizione delle nuove tariffe incentivanti. Le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici non connessi in rete o agli impianti realizzati, a partire dal  il 1 Gennaio 2011, ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal Dlgs192 e successive modifiche/integrazioni.

Ulteriori Incentivi

Sono poi possibili maggiorazioni delle tariffe incentivanti del 5% nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:

  • per impianti non integrati con potenza maggiore di 3KWp, il cui soggetto responsabile consuma almeno il 70% dell’energia prodotta (autoproduttore)
  • In caso di scuole pubbliche o paritarie o di strutture sanitarie pubbliche
  • Per impianti integrati realizzati in superfici esterne in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto
  • Per impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Altri incentivi riconosciuti:

  • Alla Tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto è inoltre possibile l’applicazione di un premio aggiuntivo (fino al 30% in più della tariffa) se l’impianto è abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici al netto dei miglioramenti conseguenti all’installazione del sistema fotovoltaico stesso. Tale premio aggiuntivo consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata.
  • Altri incentivi “in conto capitale”  per l’installazione di impianti fotovoltaici possono essere erogati da Regioni e Province: essi possono però essere cumulati agli incentivi “in conto energia” solo se la quota di incentivo in conto capitale non supera il 20% del costo totale dell’impianto.
  • Altri incentivi, quali “Certificati Verdi” e “Certificati Bianchi” non sono cumulabili con le tariffe incentivanti.

 

 

Aspetti fiscali del Conto Energia

La tariffa incentivante non concorre a formazione reddito per persone enti non commerciali e condomini. Le tariffe incentivanti corrisposte alle persone fisiche, agli enti non commerciali o ai condomìni che utilizzano sistemi fotovoltaici, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, non formano reddito imponibile, in quanto l’energia elettrica prodotta è destinata esclusivamente agli usi “domestici”. Se l’impianto è invece realizzato nell’ambito di un’attività commerciale, l’incentivo è rilevante ai fini di imposte dirette e Irap. In nessun caso, comunque, il contributo rientra nel campo di applicazione Iva, in quanto le somme erogate rappresentano un “contributo a fondo perduto” , percepito in assenza di una controprestazione.